Divieto di fumo a scuola, nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza scolastica
OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE (Decreto Legge n.
Data:
22 Settembre 2017
OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE (Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013, art. 4)
Divieto di fumo a scuola, nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza scolastica.
- APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – La presente circolare disciplina l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’IC “via Maniago” in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell’8 novembre 2013.
- NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO –Questa Istituzione scolastica si impegna a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e della legalità. Pertanto l’azione educativa che in essa si esercita si prefigge di prevenire l’abitudine al fumo e di garantire un ambiente di lavoro salubre, in conformità alle normative vigenti.
- DESTINATARI – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
- LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO – È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, anche durante gli intervalli brevi e l’intervallo mensa.
- SIGARETTE ELETTRONICHE – È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto.
- SANZIONI – In caso di violazione del divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche si diventa passibili di sanzione amministrativa pecuniaria (multa) di cui all’art. 7 Legge n. 574/1975 e successive modificazioni e integrazioni. La misura della sanzione attualmente va da un minimo di € 27,50 fino a un massimo, in caso di recidive, di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
- SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO – Sono incaricati di vigilare per il rispetto della normativa:
- i docenti referenti dei plessi:
- Speranzini Sonia – plesso scuola primaria E. Fermi
- Imperia Del Frate – plesso scuola primaria B. Munari
- Prof.ssa Angelica Sibilla – plesso scuola secondaria di I grado D. Buzzati
- i referenti per la sicurezza dei tre plessi.
È obbligo e dovere di tutti, comunque, far rispettare la normativa vigente e segnalare alle figure sopra menzionate e al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti che violino le disposizioni.
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento presso la Segreteria per evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.
Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all’osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Quilici
Ultimo aggiornamento
22 Settembre 2017, 18:22