SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

Divieto di fumo

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE (Decreto Legge n.

Data:
7 Novembre 2015

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE (Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013, art. 4)
Divieto di fumo a scuola, nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza scolastica.

1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – La presente circolare disciplina l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’IC “via Maniago” in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell’8 novembre 2013.
2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO –Questa Istituzione scolastica si impegna a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e della legalità. Pertanto l’azione educativa che in essa si esercita si prefigge di prevenire l’abitudine al fumo e di garantire un ambiente di lavoro salubre, in conformità alle normative vigenti.
3. DESTINATARI – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
4. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO – È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, anche durante gli intervalli brevi e l’intervallo mensa.
5. SIGARETTE ELETTRONICHE – È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto.
6. SANZIONI – In caso di violazione del divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche si diventa passibili di sanzione amministrativa pecuniaria (multa) di cui all’art. 7 Legge n. 574/1975 e successive modificazioni e integrazioni. La misura della sanzione attualmente va da un minimo di € 27,50 fino a un massimo, in caso di recidive, di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona Quilici

Ultimo aggiornamento

19 Maggio 2016, 16:36