SITO DISMESSO – Istituto Comprensivo Via Maniago

Divieto di fumo a scuola, nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza scolastica

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE (Decreto Legge n.

Data:
22 Settembre 2017

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE (Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013, art. 4)

Divieto di fumo a scuola, nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza scolastica.

  1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – La presente circolare disciplina l’applicazione della normativa sul divieto di fumo nell’IC “via Maniago” in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell’8 novembre 2013.
  2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO –Questa Istituzione scolastica si impegna a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e della legalità. Pertanto l’azione educativa che in essa si esercita si prefigge di prevenire l’abitudine al fumo e di garantire un ambiente di lavoro salubre, in conformità alle normative vigenti.
  3. DESTINATARI – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
  4. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO – È stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, anche durante gli intervalli brevi e l’intervallo mensa.
  5. SIGARETTE ELETTRONICHE – È altresì vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto.
  6. SANZIONI – In caso di violazione del divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche si diventa passibili di sanzione amministrativa pecuniaria (multa) di cui all’art. 7 Legge n. 574/1975 e successive modificazioni e integrazioni. La misura della sanzione attualmente va da un minimo di € 27,50 fino a un massimo, in caso di recidive, di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
  7. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO – Sono incaricati di vigilare per il rispetto della normativa:
  • i docenti referenti dei plessi:
    • Speranzini Sonia – plesso scuola primaria E. Fermi
    • Imperia Del Frate – plesso scuola primaria B. Munari
    • Prof.ssa Angelica Sibilla – plesso scuola secondaria di I grado D. Buzzati
  • i referenti per la sicurezza dei tre plessi.

È obbligo e dovere di tutti, comunque, far rispettare la normativa vigente e segnalare alle figure sopra menzionate e al Dirigente Scolastico eventuali comportamenti che violino le disposizioni.

Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento presso la Segreteria per evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all’osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Quilici

Ultimo aggiornamento

22 Settembre 2017, 18:22